contadino al lavoro

Nel paese in cui vivo, Modugno, da tempo si parla della eventualità di assumere un cosiddetto “City Manager”, figura tecnica introdotta dalla Legge Bassanini, come elemento di mediazione e coordinamento tra l’indirizzo politico impresso dal Sindaco e dalla Giunta e la gestione amministrativa dei dirigenti.
Il City Manager (detto talvolta anche Chief Administrative Officer) è un organo delle amministrazioni municipali degli Stati Uniti che hanno adottato la forma di governo detta council-manager. Questa forma di governo, adottata dalla maggioranza delle città statunitensi con più di 12.000 abitanti, prevede:
– un consiglio (council) eletto dal popolo e tipicamente composto da 5-11 membri, con funzioni di indirizzo politico, normative, di approvazione del bilancio e di controllo;
– un sindaco (mayor) che presiede il consiglio e ha funzioni eminentemente cerimoniali;
– un city manager assunto dal consiglio, teoricamente in considerazione delle sue capacità manageriali e non dell’appartenenza politica, che sovrintende all’amministrazione municipale, nomina i capi dei dipartimenti in cui si articola l’organizzazione municipale e cura l’attuazione delle politiche decise dal consiglio. Il City Manager è di solito assunto con contratto a tempo indeterminato ma il consiglio può licenziarlo in ogni momento.
Come si può osservare, la caratteristica evidente è la snellezza dell’apparato politico rispetto a quello, per esempio, dei comuni italiani, dove la figura del Sindaco è decisionale e non solo cerimoniale.
Figure in vario modo ispirate al City Manager statunitense sono state recentemente introdotte anche in altri ordinamenti. Così è per il Direttore Generale italiano, un organo facoltativo dei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e delle province, che può essere nominato dal Sindaco o dal Presidente della provincia, previa deliberazione della giunta, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato; provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco o dal Presidente della provincia, e sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Sebbene il Direttore Generale italiano presenti delle similitudini con il City Manager statunitense, tanto che nel linguaggio giornalistico viene talvolta designato con questo nome, vi sono anche differenze rilevanti: prima di tutto il fatto che il Direttore Generale è pur sempre un collaboratore del sindaco (o del Presidente della provincia) il quale, lungi dall’avere un ruolo essenzialmente cerimoniale, come avviene negli Stati Uniti, rimane il capo effettivo dell’Amministrazione*.
Alla doverosa premessa che ci introduce nell’ottica del legislatore segue la domanda: è opportuno e sopratutto produttivo inserire all’interno dei nostri apparati, così come strutturati, questa figura, la quale oltre che efficiente ed efficace deve essere imparziale e trasparente, ed eventualmente come sceglierla ed in quali ambiti?
La consapevolezza che a scegliere il Direttore Generale sia la politica, è già di per se inquietante e dato sufficiente a darci la certezza che sarà una scelta politica che nulla ha a che vedere con capacità, preparazione e titoli del candidato unico.
Secondo i dati elaborati da Andigel il profilo che emerge è comunque di un manager del pubblico. Infatti il 40% proviene dalla pubblica amministrazione, il 30% dal para pubblico o dalle municipalizzate e solo il 30% da aziende private, società di consulenza e università*.
Dal punto di vista della formazione le due esperienze, pubblica e privata, difficilmente sono rintracciabili nello stesso curriculum e reperire figure già formate è difficile. Per questo si sono sviluppati percorsi ad hoc predisposti da diverse università italiane (per esempio: Sda Bocconi, Cattolica, Forlì, Ca’ Foscari, Bologna, Roma Tre, Pisa, ecc.) e da diverse realtà specialistiche distribuite sul territorio.
Proprio per la difficoltà a reperire professionalità specifiche, il ruolo del Direttore Generale non ha avuto lo slancio previsto tanto che, su 620 comuni che in modalità singola, secondo la legge 127/1997, possono avvalersene solo 220 li hanno introdotti mentre in 200 la funzione è stata assorbita dal segretario generale, che allarga così le sue competenze, mentre nell’altra metà dei casi il ruolo non è proprio previsto (dati Andigel, Associazione dei Direttori generali degli enti locali). E’ questo il segno che in parecchie realtà il compito di coordinamento complessivo delle risorse economiche e umane che la riforma ha reso assolutamente necessario è di fatto già ricoperto, seppure non formalmente, da figure di spicco quali per esempio i dirigenti dell’area amministrativa, oppure dai segretari.
Il normale cittadino, a questo punto, si chiederà: rispetto alla funzione è una spesa indispensabile oppure è l’ennesima poltrona creata ad hoc per soddisfare gli appetiti di una classe che dovrebbe pensare a sfoltirsi anziché proliferare in maniera esponenziale?

*Fonti Wikypedia – Corriere della Sera.